La rogatoria è un istituto fondamentale che ha lo scopo di fornire a diverse autorità giudiziarie degli strumenti di assistenza e cooperazione giudiziaria.

Si tratta dunque in concreto di eseguire degli atti come notificazioni, comunicazioni oppure assumere testimonianze o altri mezzi probatori.

La rogatoria è interna quando le diverse autorità giudiziarie sono all’interno del territorio italiano, mentre è internazionale quando una delle due è al di fuori dell’Italia.

Tale istituto viene utilizzato sia in materia civile che penale; in quest’ultimo caso il funzionamento della rogatoria è più complicato, in quanto vi sono norme ulteriori da applicare, anche con riferimento al diritto internazionale e dunque al diritto di natura pattizia.

Per quanto riguarda invece la rogatoria internazionale civile, oggetto della nostra analisi, occorre specificare che vi sono due macro categorie: la rogatoria che richiede un giudice italiano al giudice straniero e quella che richiede un giudice straniero a quello italiano.

Si parla nelle due ipotesi rispettivamente di rogatoria attiva e passiva.

Nella rogatoria passiva sussiste la competenza, di tipo politico, del Ministero della Giustizia, che appunto ha un potere di veto su tale strumento e altresì quella, di tipo strettamente giudiziario, della Corte d’Appello.

Nel caso di rogatoria attiva sussiste il solo potere del Ministero della Giustizia.

In particolare, l’art. 204 del codice di procedura civile regola il caso del giudice italiano che richiede la rogatoria all’estero, in materia civile, ordinandone la trasmissione per via diplomatica per l’esecuzione dei mezzi istruttori.

Il funzionamento è il medesimo dell’ordinanza di delega di cui all’art. 203 del codice di procedura civile relativo alla rogatoria interna, che difatti viene richiamata dall’art. 204 di cui sopra, con riferimento all’assunzione dei mezzi di prova.

Risulta dunque evidente che quando vi è necessità di eseguire una notificazione o comunicazione ovvero assumere un mezzo probatorio al di fuori del proprio foro territoriale di competenza, l’autorità giudiziaria dovrà necessariamente richiedere l’ausilio del giudice che invece ha tale competenza territoriale.

La modalità unica con cui si può richiedere tale ausilio è proprio la rogatoria; attraverso tale istituto dunque, vengono assicurati rispettati i poteri e la sovranità di ciascuna autorità, tramite la via diplomatica, in caso di rogatoria internazionale e garantita allo stesso tempo l’esecuzione degli atti necessari per lo svolgimento del procedimento e sopra indicati.

Ne discende dunque anche la garanzia del rispetto dei principi fondamentali del procedimento, quale in particolare quello del contraddittorio, come avviene ad esempio in caso di assunzione di mezzi di prova, tramite l’audizione in contraddittorio previa notifica a tutte le parti del procedimento.

Il nostro studio svolge attività in questa materia, essendosi occupata ad esempio di rogatorie internazionali civili passivi al fine dell’assunzione di mezzi probatorie ed è quindi in grado di fornire assistenza in tale settore.

Per informazione contattare Jessica Zama (j.zama@oliverpartners.it)